
Fare clic su RAPPORTO DI PROVA REACH
Richiedente: XIAMEN BENSHINE CO.,LTD
La seguente merce è stata presentata e identificata dal cliente come: Nome del campione: Tutti i materiali della tracolla N. P/O:21340-25635-E/PO18B1007 Paese d’origine:Cina Esportato in:Germania Uso finale:Karcher Categoria:Adulti Data di ricezione del campione: 29 giu. 2018 Data di completamento:03 lug. 2018
ALLEGATO XVII REACH e SVHC: tutela della salute umana e dell’ambiente Introduzione Il REACH, ossia il regolamento europeo concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, è un quadro normativo che trasferisce dalle autorità pubbliche all’industria la responsabilità di valutare e gestire i rischi posti dalle sostanze chimiche. Il regolamento mira a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente e a rafforzare competitività e innovazione.
Responsabilità Il REACH impone alle aziende di fornire agli utilizzatori informazioni di sicurezza adeguate e di collaborare per migliorare la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento. Autorità pubbliche e aziende sono incoraggiate a sviluppare strumenti che assicurino l’effettiva attuazione del REACH. L’allegato XVII del REACH specifica i requisiti che le aziende devono rispettare riguardo alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nei prodotti venduti nell’UE.
Obiettivi Gli obiettivi principali del REACH sono promuovere metodi di prova alternativi, garantire la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e tutelare la salute umana e l’ambiente. In tal modo, il REACH rafforza la competitività e l’innovazione dell’UE.
SVHC e allegato XVII Le SVHC, ossia sostanze estremamente preoccupanti, sono sostanze chimiche considerate pericolose per la salute umana e l’ambiente. Vengono identificate in base alle loro proprietà e ai potenziali effetti, e le aziende devono rispettare i requisiti relativi alle sostanze inserite nell’elenco di sostanze candidate.
L’allegato XVII del REACH specifica i requisiti che le aziende devono rispettare riguardo alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nei prodotti venduti nell’UE. Vieta o limita l’uso di sostanze pericolose in base alle loro proprietà e agli effetti sulla salute umana e sull’ambiente.
La differenza tra SVHC e allegato XVII consiste nel fatto che le SVHC vengono valutate e inserite in un elenco di sostanze candidate, mentre l’allegato XVII definisce le restrizioni e i divieti effettivi relativi all’uso di sostanze pericolose nei prodotti venduti nell’UE. Entrambi operano congiuntamente per garantire la sicurezza e la protezione delle persone e dell’ambiente.
